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- Partono sabato 14 luglio i saldi estivi: ancora sei giorni di tempo (termine ultimo il 9 luglio prossimo) per le imprese per formalizzare ai Comuni di appartenenza la comunicazione di inizio vendite di fine stagione, nella quale, lo ricordiamo, vanno indicati l’indirizzo dell’esercizio commerciale, la percentuale dei ribassi applicata sugli originari prezzi di vendita e i testi dei messaggi pubblicitari che verranno adottati.
Il Centro Studi Confcommercio ha stimato in oltre 3 miliardi di euro il valore su scala nazionale dei prossimi saldi estivi, che incideranno per il 35% sul fatturato annuo delle vendite di fine stagione e per i quali ogni famiglia, in media, spenderà circa 260 euro (104 euro a testa): consumi sostanzialmente in linea con i dati dell’anno precedente.
“Le aspettative degli operatori - affermano in Confcommercio - restano buone anche perché le vendite a prezzi scontati rappresentano pur sempre un’opportunità per realizzare liquidità”.
Per il corretto acquisto degli articoli in saldo ricordiamo alcuni principi di base:
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n.24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l'adesivo che attesta la relativa convenzione.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.