- In merito alla Lettera aperta dell’Ordine dei Dottori commercialisti e del Collegio Ragionieri commercialisti, pubblicata quest’oggi da alcune testate giornalistiche, riferita alle cartelle esattoriali per l’esazione del Diritto annuale 2002-2005 la Camera di Commercio di Viterbo comunica di aver elaborato nel mese di marzo 2007 il ruolo in argomento, provvedendo, dopo le verifiche preliminari, a renderlo esecutivo e a trasmetterlo, nel mese di maggio 2007, al Consorzio Nazionale Concessionari ora Equitalia Spa per la successiva emissione e notifica delle cartelle esattoriali.
La Camera di Commercio non ha alcuna competenza sulla tempistica e sulla modalità di notifica delle cartelle che restano, pertanto, nella responsabilità diretta del concessionario del servizio riscossione che l’ha emesse.
Si precisa soltanto che il contribuente è tenuto al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della cartella esattoriale.
Inoltre l’applicazione delle sanzioni da parte della Camera di Commercio di Viterbo, come evidenziato anche nelle cartelle esattoriali, si conforma alle previsioni del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 54 del 27/01/2005 “Regolamento relativo all’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di Commercio”.
Le disposizioni ministeriali sono state, quindi, recepite nel “Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Viterbo” adottato atto del Consiglio camerale n. 40/81 del 10/11/2005.
Tale regolamento ha tenuto conto anche delle ulteriori precisazioni che lo stesso Ministero ha fornito sul D.Lgs 54/2005 con la circolare n. 3587/C del 20.6.2005, volte a rendere omogenei i comportamenti degli Enti camerali nei confronti delle imprese.
Al riguardo appare opportuno evidenziare che la citata circolare n. 3587/C chiarisce testualmente, in sede di commento all’art. 3 del D.Lgs 54, relativamente al tardivo versamento per cui viene prevista, dal succ. art. 4, la sanzione del 10% dell’importo del diritto annuale -, “che sono da considerarsi tardivi gli importi versati senza l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%, anche in ipotesi di compensazioni di crediti, se effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza”.
Inoltre si sottolinea che gli Uffici della Camera di Commercio si sono sempre resi disponibili a fornire chiarimenti ed informazioni sulle cartelle esattoriali all’utenza che nel periodo di 60 giorni utili per il pagamento ne ha fatto richiesta, sia direttamente agli sportelli, sia telefonicamente, sia per posta elettronica ai recapiti dei competenti uffici camerali, opportunamente riportati anche nel foglio sulle modalità di ricorso allegato ad ogni cartella esattoriale.
Al fine di agevolare i destinatari delle cartelle è stata anche predisposta un’apposita scheda informativa sul ruolo 2002/2005 pubblicata sul sito camerale www.vt.camcom.it (tra l’altro ben noto ai Dottori Commercialisti e ai Ragionieri) che contiene, tra l’altro, la descrizione dettagliata della cartella esattoriale e ogni utile informazione per presentare nei casi in cui si ritenga non dovuto il pagamento richiesto dall’Ente camerale istanza di riesame ai fini dello sgravio (viene reso disponibile il fac-simile di domanda), nonché la modalità per proporre eventuale ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di Viterbo.
Si segnala che, a partire dal mese di giugno 2007, con l’avvio delle notifiche delle cartelle, i contatti informativi con l’utenza e le richieste di riesame pervenute e che proseguono quotidianamente sono stimabili in alcune centinaia.
Gli Uffici esaminano le richieste di sgravio secondo l’ordine cronologico di presentazione e, dopo gli opportuni accertamenti, procedono agli sgravi ed alla contestuale comunicazione motivata dell’accoglimento o del diniego.
Si fa, infine, ulteriormente presente che in caso di erroneo versamento di diritti camerali non dovuti può essere presentata istanza di rimborso delle somme versate in eccedenza alla Camera di Commercio di Viterbo entro il termine di 24 mesi dalla data del pagamento, a norma dell’art. 10 del D.M. 11/05/2001 n. 359.
Ogni ulteriore informazione può essere richiesta all’Ufficio diritto annuale, 0761.234433; 0761.234443; 0761.234408, e-mail: diritto.annuale@vt.camcom.it.