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Viterbo - Il prefetto Giacchetti: "E' essenziale la sinergia interistituzionale"
Sicurezza stradale, presentata la direttiva Maroni
Viterbo - 12 settembre 2009 - ore 14,30

Riceviamo e pubblichiamo - Ieri mattina il prefetto Alessandro Giacchetti ha riunito nel Palazzo del Governo la prima sezione (Amministrazioni d’Ordine) della Conferenza Provinciale Permanente, per illustrare la recente direttiva del Ministro dell’Interno in tema di prevenzione e contrasto all’eccesso di velocità sulle strade.

All’incontro hanno preso parte i vertici di polizia stradale e forze dell’ordine, Comuni (tramite sindaci e comandanti delle polizie locali), enti proprietari delle strade (Anas, Astral, Provincia), vigili del fuoco, Ausl.

Il Prefetto ha sottolineato l’esigenza di porre in essere azioni coordinate che mirino a garantire la sicurezza stradale ed, in particolare, la vita di tanti giovani cittadini che muoiono sulle strade per incidenti causati dalla alta velocità.

Proprio per limitare questo drammatico fenomeno è necessario sviluppare una maggiore e sempre più qualificata sinergia interistituzionale.

In questa prospettiva si pongono le indicazioni ministeriali che prevedono l’istituzione, nell’ambito della Conferenza Permanente, di un Osservatorio, con il compito di monitorare costantemente il fenomeno dell’incidentalità da eccesso di velocità e di valutare l’efficacia delle strategie di contrasto adottate. La Conferenza, ogni sei mesi, approverà un documento riepilogativo dei dati raccolti e delle iniziative poste in essere, da inviare al Ministero dell’Interno.

Prefettura di Viterbo


La sintesi del protocollo operativo allegato alla direttiva del Ministro dell’Interno.

Tutti gli strumenti utilizzati per la rilevazione della velocità devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Possono essere di tipo mobile e di tipo fisso a seconda della tipologia di strada. Per la postazione fissa non è prevista la presenza degli operatori di polizia. Il controllo degli strumenti viene effettuato secondo il manuale d’uso depositato presso il Ministero.

Alla velocità accertata dall’apparecchio deve essere applicata una riduzione del 5% del valore rilevato.

Gli strumenti devono essere nella piena disponibilità (locazione, comodato o leasing) degli uffici o comandi da cui dipendono gli organi accertatori e l’accertamento delle violazioni va gestito solo dagli organi preposti alle attività di polizia stradale.

La convalida delle immagini prodotte dall’apparecchio e la sottoscrizione dei verbali di accertamento devono essere sempre effettuatidagli organi di polizia stradale (possono essere affidati a terzi soltanto servizi sussidiari, come ad esempio sostituzione rullini, stampa, etc.).

Va sempre garantito il rispetto delle disposizioni poste a tutela della riservatezza personale (ad esempio le immagini a supporto della rilevazione dell’illecito non vanno allegate al verbale di contestazione).

Le postazioni di controllo vanno preventivamente segnalate e rese ben visibili.

La contestazione immediata viene effettuata solo quando sia possibile; viene in tal modo chiarito che non è sempre richiesto il fermo del veicolo per contestare la violazione.

Per le strade extraurbane secondarie (tipo C) e le strade urbane di scorrimento (tipo D) spetta al Prefetto, con proprio decreto, determinare i tratti stradali in cui è possibile l’attività di controllo remoto del traffico per l’accertamento delle violazioni per eccesso di velocità, sentiti gli organi di polizia stradale e su conforme parere degli enti proprietari delle strade.

A tal fine occorre verificare che la strada presenti un elevato livello di incidentalità e la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata.

Il procedimento di individuazione (da concludersi entro 90 giorni) dei tratti di strada in cui è ammesso il controllo del traffico, finalizzato all’accertamento delle violazioni a distanza, è avviato dal Prefetto a seguito di iniziativa o richiesta da parte della polizia stradale competente per il territorio (corredata da una serie di elementi valutativi) e con il parere (obbligatorio e vincolante) dell’ente proprietario o concessionario della strada. Per agevolare l’attività istruttoria si può far ricorso a qualsiasi forma di valutazione collegiale, anche attraverso la Conferenza Permanente.

Le postazioni fisse senza la presenza di operatori di polizia possono essere installatesulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, nonché sugli altri tratti stradali individuati dal Prefetto. Su tali strade è possibile collocare anche postazioni mobili senza la presenza di operatori di polizia, purché le apparecchiature siano preventivamente approvate per tale scopo.

Per le strade urbane di quartiere e le strade locali permane l’attività di controllo con l’intervento diretto degli organi di polizia stradale.

I dispositivi di controllo devono essere segnalati e ben visibili.

Le postazioni mobili possono essere utilizzate su tutte le strade sia urbane che extraurbane. La contestazione differita sulle strade di cui al punto precedente è sempre ammessa mentre per le altre solo in presenza di alcune condizione quali:

- impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile e nel modo regolamentare;

- quando le caratteristiche tecniche dello strumento non consentano di accertare la velocità dei veicoli se non dopo che siano transitati davanti alla postazione.

La contestazione immediata dell’eccesso di velocità al conducente del veicolo appena fermato, per disposizioni normative e per confermato orientamento giurisprudenziale, non richiede che l’agente disponga di prove (foto – video).

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